Coro Palestrina - LO STATUTO

Costituzione – Sede – Durata – Scopi
Art.1) E’ costituita un’Associazione sotto la denominazione “Coro Pierluigi da Palestrina”.
Art.2) L’Associazione ha sede in Suzzara, Via Mazzini, n.4 e la sua durata è a tempo indeterminato.
Art.3) L’Associazione ha quale scopo la ricerca del patrimonio musicale locale, nonché lo studio e la diffusione di musiche, anche inedite, di autori antichi e contemporanei.
Le musiche possono essere di carattere vocale o strumentale.

Soci
Art.4) Possono far parte dell’Associazione:
1) tutti coloro che, previo esame delle loro qualità canore, siano ritenuti idonei dal Direttore della Corale;
2) tutti coloro che sanno usare strumenti musicali. Al momento dell’ammissione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, l’Associato dovrà versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.
Art.5) La qualità di Associati si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei Soci.
Art.6) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
Art.7) Ogni Socio avrà diritto a:
- ricevere la tessera di iscritto;
- frequentare i locali sociali.
Art.8) Alla cessazione del rapporto associativo, l’Associato dovrà restituire tutto quanto ricevuto dall’Associazione, mentre non potrà chiedere la restituzione delle quote versate, né avrà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Patrimonio ed Esercizi Sociali
Art.9) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da attività concertistiche e da altre attività.
Art.10) L’esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art.11) L’Associazione non ha scopo di lucro; infatti il fondo sociale sarà usato per promuovere le iniziative di cui sopra e, in caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sociale sarà devoluto a scopi di pubblica utilità.

Assemblee
Art.12) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta a ciascun avente diritto, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’indirizzo del luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede. L’Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci.
Art.13) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art.14) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, purché questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.
Art.15) L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione con la presenza della metà dei Soci.
Le deliberazioni, tanto dell’Assemblea ordinaria quanto dell’Assemblea straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.
Ogni Socio dispone di un voto.
Le votazioni in ordine alla nomina delle cariche sociali devono essere effettuate mediante il sistema della scheda segreta.
Art.16) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, quando il verbale non viene redatto da un notaio.

Consiglio Direttivo
Art.17)
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri che vengono eletti dall’Assemblea per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 1)
Art.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno alla fine di ogni anno, per compilare il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale in corso ed elaborare il programma con relativo bilancio preventivo per l’anno successivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.19) Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni assembleari, ma è investito dei più ampi poteri tanto per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione quanto per il funzionamento dell’Associazione stessa e per l’attuazione delle sue finalità. Il Consiglio Direttivo potrà altresì procedere alla nomina di un Direttore, predisporre un regolamento, che dovrà essere ratificato dall’Assemblea, e stabilire l’ammontare delle quote sociali annue.
Art.20) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.21) Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e di curare l’adempimento delle disposizioni del Consiglio stesso.
Art.22) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, controlla la gestione amministrativa dell’Associazione, approvando, in sede di verifica, i bilanci consuntivi e preventivi.
E’ nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni.

Scioglimento
Art.24)
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Controversie
Art.25)
Tutte le eventuali controversie Sociali, tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Postilla 1): si aggiunga: “Il Direttore del Coro è membro di diritto”. Postilla occorsa, letta ed approvata.

(redatto a Suzzara, il 29 ottobre 1979, presso lo studio del notaio Gino Fiaccadori)

Coro Palestrina - IL REGOLAMENTO

Art.1    Componenti del Coro
I componenti del Coro aderiscono di propria iniziativa all’Associazione, in quanto interessati all’attività che viene svolta: essi hanno pertanto il dovere di partecipare con assiduità e puntualità, salvo impedimenti personali, agli impegni del Coro stesso, siano essi prove o pubbliche esecuzioni. Questo dovere deriva dalla consapevolezza che l’assenza della singola persona può compromettere il lavoro del gruppo.

Art. 2    Ammissione al Coro
Gli aspiranti coristi, previo esame delle loro qualità canore da parte del Direttore del Coro, sono inseriti a pieno titolo nell’attività concertistica al termine di un periodo di prova atto a verificarne l’attitudine al canto corale; l’ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo (Statuto, art. 4).
L’aspirante corista che non abbia mai avuto alcuna esperienza canora precedente non deve aver superato il 45° anno di età. Chi avesse superato tale limite e avesse già avuto precedenti esperienze verrà valutato e ammesso al periodo di prova ad insindacabile giudizio del Direttore.


Art. 3    Assenze
Chi risulta impossibilitato a partecipare ad una prova è tenuto ad informarsi personalmente su eventuali novità e cambiamenti.
Nell’imminenza di un’esecuzione pubblica le assenze non possono superare un numero (generalmente tre prove), oltre il quale il Direttore del Coro giudicherà inopportuna, e quindi sconsigliabile, ai fini della buona riuscita dell'esecuzione, la partecipazione dei Coristi interessati all'esecuzione stessa.


Art. 4    Spartiti
I componenti del Coro non possono divulgare spartiti, in particolar modo quelli di non libera pubblicazione, senza l’autorizzazione del Direttore.

Art. 5    Manifestazioni concertistiche
Il Coro partecipa a manifestazioni concertistiche, in maniera autonoma o congiuntamente ad altre formazioni corali od orchestrali. Queste partecipazioni sono illustrate con largo anticipo e discusse con tutti i componenti.

Art. 6    Servizio liturgico
Il servizio liturgico che il Coro svolge presso la propria Parrocchia (Immacolata Concezione, Suzzara) è, normalmente, quello relativo ad alcune importanti festività quali il Natale, la Pasqua, l’8 dicembre (Immacolata Concezione), la terza domenica di settembre (Messa del Crocifisso, in occasione della Sagra), la seconda domenica di novembre (festa del ringraziamento), la celebrazione mariana di maggio, nonché altre occasioni che si dovessero presentare.
In tali occasioni il Coro anima la liturgia in modo solenne; canti polifonici sono alternati a brani di tipo monofonico allo scopo di coinvolgere l’Assemblea. Tutti i coristi sono tenuti a parteciparvi, salvo impedimenti personali.
Il Coro può anche animare liturgie di matrimonio in Parrocchia o al di fuori di essa.
Il Coro, in accordo con la Parrocchia, designa un responsabile del servizio liturgico. La Parrocchia comunica a tale responsabile, con un anticipo di quattro settimane, le richieste di canti sacri o liturgici.
Il Coro, in accordo con la Parrocchia, designa un proprio rappresentante in seno al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 7    Direttore del Coro
Il Direttore del Coro è il responsabile artistico dell’Associazione.
Previa approvazione del Consiglio Direttivo, può nominare un collaboratore che lo coadiuvi nel lavoro e un Vice Direttore che lo sostituisca in caso di suoi temporanei impedimenti.
Il Direttore del Coro, in accordo col Consiglio Direttivo, sceglie i brani musicali da eseguire, stabilisce la durata e la cadenza delle prove settimanali, esamina il programma delle partecipazioni del Coro alle manifestazioni concertistiche e, in base al grado di preparazione dei Coristi, decide le manifestazioni alle quali il Coro può partecipare.
Il Direttore del Coro ha facoltà di assegnare posizioni nella disposizione dei coristi ed eventuali parti soliste,
affinché tutti possano rendere al meglio delle proprie possibilità.
Ha inoltre facoltà, qualora lo ritenga opportuno,
di sottoporre i componenti del Coro a prova singola.

Art. 8    Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organismo maggiormente responsabile per quanto riguarda l’aspetto organizzativo della vita associativa.
Il Consiglio Direttivo può assegnare incarichi particolari a singoli componenti del Coro (collaboratore del Direttore; addetto all’archivio musicale; responsabile del servizio liturgico; responsabile del registro delle presenze alle prove; responsabile delle trasferte; responsabile della rassegna stampa; …).
I singoli Componenti del Coro possono proporre al Consiglio Direttivo la propria collaborazione per curare compiti specifici.
Il Consiglio Direttivo ha il dovere di impegnarsi per favorire l’amicizia tra i componenti del Coro e placare eventuali malumori.

Art. 9    Consiglio del Coro
Il Consiglio del Coro è costituito da quattro membri, rappresentanti ciascuno dei settori vocali (soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi). La nomina dei rappresentati avviene all'interno di ciascun settore, se necessario dopo votazione.
Il Consiglio del Coro ha il compito di offrire attenzione alle esigenze dei singoli coristi, risolvere piccole questioni, discutere in prima analisi qualsiasi problema dovesse verificarsi all’interno del Coro, al fine di predisporre soluzioni da sottoporre al Consiglio Direttivo, che resta in ogni caso l’unico punto di riferimento per le comunicazioni di ogni tipo.

Art. 10   Assicurazione
Il Coro per l’esibizione in pubblico e per qualunque spostamento deve munirsi di polizza assicurativa contro qualunque ed eventuale infortunio.

Art. 11   Socializzazione
Sono auspicabili occasioni di frequentazione tra i coristi, anche al di fuori dell’attività usuale, quali gite, partecipazioni a concerti, cene, ecc.

Art.12   Soci minorenni
Per i soci minorenni la firma del presente regolamento da parte di colui che esercita la patria potestà equivale ad autorizzazione scritta per le esibizioni anche fuori sede.

Il Regolamento è stato approvato il 23 ottobre 2003 dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina” su proposta del Direttore, M° Lelio Capilupi, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
Successivamente è stato approvato nell’Assemblea Generale del 5 febbraio 2004 e rettificato nell’Assemblea Generale del 23 settembre 2004.